Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9523 del 13 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di valutazione di quote o azioni societarie, il sovrapprezzo imposto in sede di aumento di capitale trova giustificazione nella differenza tra consistenza patrimoniale e capitale della società; il relativo bilanciamento riguarda fatti compiuti e non anche il risultato finale di tutta l'operazione, di modo che non può tenersi conto, nel determinare il valore delle azioni, dei conferimenti poiché l'incremento del patrimonio che ne deriva potrà avere riflessi su eventuali future emissioni, ma non ha effetti su quelle deliberate anteriormente. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in sede di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, primo comma L. fall., aveva ritenuto sussistere la sproporzione tra prestazioni nel caso di conferimento di un bene immobile in cambio di azioni con sovrapprezzo determinato tenendo conto del valore del conferimento, necessariamente successivo all'emissione delle azioni).

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