Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2692 del 7 febbraio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riferimento ad un'azione revocatoria fallimentare, promossa dal curatore di un fallimento aperto in Italia nei confronti di una banca straniera (nella specie, avente sede nella Repubblica di San Marino) in relazione alla avvenuta costituzione di garanzia in favore di quest'ultima, sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma dell'art. 3, secondo comma, ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio, e con specifico riferimento all'azione revocatoria fallimentare si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento.

(massima n. 2)

È applicabile la legge italiana con riferimento all'azione revocatoria promossa dalla curatela di un fallimento, dichiarato in Italia, nei confronti di un soggetto residente (o avente sede) in un paese extracomunitario (nella specie, la Repubblica di San Marino), giacché il rapporto inscindibile di questo tipo di azione, quantunque disciplinata anche da norme di diritto sostanziale, con la procedura fallimentare — rapporto che si manifesta sia nella genesi stessa di tale azione, sia nella funzione che essa è chiamata ad assolvere — comporta che la legge da cui è retta quella procedura debba essere la stessa da applicare all'azione che da essa promana (lex fori concursus), altrimenti rischiandosi di determinare disparità di trattamento tra creditori diversi e, pertanto, di compromettere una delle finalità salienti del procedimento esecutivo concorsuale.

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