Cassazione civile Sez. I sentenza n. 649 del 17 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine della esperibilitą dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fallimentare, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari. Ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilitą, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, gią scaduta ed esigibile.

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