Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18438 del 6 agosto 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocatoria fallimentare, nel regime antevigente applicabile "ratione temporis", la prescrizione del diritto potestativo all'azione revocatoria, può essere interrotto unicamente con l'esercizio dell'azione giudiziale e non con un semplice atto di messa in mora ma l'effetto interruttivo rimane fermo ai sensi dell'art. 2945 c.c. anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio, non rilevando a tale specifico fine la rilevata natura costitutiva dell'azione. (Fattispecie relativa ad azione revocatoria formulata come domanda riconvenzionale in un giudizio, successivamente estintosi, di opposizione allo stato passivo).

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