Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 5333 del 4 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, legge fall., le eccezioni del convenuto dirette a contestare la determinazione del periodo sospetto non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello, sempre che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati dalla parte nel giudizio di primo grado, entro il termine dell'art. 183 c.p.c..

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