Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1115 del 21 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge (fallimentare), l'improponibilitą della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilitą d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame resta superato dall'intervenuto giudicato, senza che - in ragione del principio di conversione delle nullitą in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo - possa ulteriormente dedursi nelle successive fasi del giudizio. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il gravame proposto dalla curatela fallimentare, evidenziando che il fallimento era sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente interruzione del processo e riassunzione nei confronti della curatela medesima, che non aveva mai posto la questione procedurale né nel giudizio riassunto né in grado di appello, ma solo in sede di legittimitą).

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