Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11168 del 13 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove successivamente alla sentenza di cassazione con rinvio sopravvenga, con la dichiarazione di fallimento, la perdita della capacitą a stare in giudizio della parte costituita, la notifica dell'atto di riassunzione del giudizio deve essere eseguita in base alla nuova situazione determinatasi, sicché la mancata notifica dell'atto stesso al curatore del fallimento nel termine di cui all'art. 392 c.p.c. determina l'estinzione del processo.

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