Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2965 del 27 febbraio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

La perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto — e per essa al curatore — è concesso eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione, né il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità. Tale principio, peraltro, non trova applicazione nel caso in cui il fallito intenda tutelare, personalmente e direttamente, beni o rapporti già acquisiti al fallimento, di cui nel processo in corso gli organi fallimentari abbiano già dimostrato concretamente di volersi interessare, dovendosi in questa ipotesi, rilevare, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione processuale del fallito.

(massima n. 2)

La perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto — e per essa al curatore — è consentito eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte e il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione, né il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità, e il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 legge fall.). Pertanto, nel caso di decreto ingiuntivo emesso prima della dichiarazione di fallimento del richiedente e notificato, dal difensore di quest'ultimo, al debitore dopo la dichiarazione di fallimento, il relativo rapporto processuale è validamente instaurato con la predetta notifica e prosegue tra le parti originarie, anche in sede di opposizione, sino a quando il difensore dichiari in giudizio l'evento interruttivo o il curatore si costituisca.

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