Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7997 del 24 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La chiamata in correitā richiede un cauto, prudente apprezzamento da parte del giudice di merito, che č tenuto a verificare se essa sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua genuinitā, alla spontaneitā, al disinteresse, alla costanza ed alla logica interna del racconto e, inoltre, se sia confortata da riscontri estrinseci od oggettivi, cioč da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma della responsabilitā del chiamato in correitā, complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correitā e di questa rafforzativi.

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