Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9105 del 6 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di chiamata di correo, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento dell'attendibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre, in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronee le dichiarazioni del correo; né l'elemento di riscontro deve necessariamente essere inquadrato in una prefissa tipologia o concernente il thema probandum, in quanto esso deve valere solo a confermare ex estrinseco l'attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco.

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