Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2855 del 11 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il chiamante in correitā addebita a taluno il concorso morale nel reato (sub specie di consenso alla commissione del fatto, prestato nel corso di una riunione deliberativa tenuta dai concorrenti), i riscontri estrinseci alla dichiarazione accusatoria non possono concernere solo le modalitā di esecuzione dell'illecito, ma devono anche riguardare la particolare forma di partecipazione all'illecito nella quale il concorso morale si č concretato. (Fattispecie relativa a custodia cautelare disposta nei confronti di un indagato per concorso in tentato omicidio).

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