Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 22 del 18 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di significative divergenze di dichiarazioni rese da due chiamanti in correitā, aventi ad oggetto non particolari marginali, bensė il ruolo e il contributo causale asseritamente fornito dall'indagato all'omicidio contestato, ai fini di provvedimenti cautelari personali non č consentito utilizzare la parte coincidente delle due dichiarazioni, per argomentare che l'indagato sarebbe comunque coinvolto come concorrente nel delitto, senza fornire una plausibile spiegazione delle ragioni delle versioni in contrasto e senza rendere conto dei motivi che convincono il giudice dell'attendibilitā dei due dichiaranti e delle dichiarazioni rese nella parte che risulta coincidente.

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