Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 661 del 19 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La chiamata in correitā richiede un cauto e prudente apprezzamento da parte del giudice di merito, che č tenuto a verificare se sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua genuinitā, alla veridicitā, alla spontaneitā, alla costanza ed alla logica interna del racconto, ed inoltre, se sia confortata da riscontri estrinseci ed obiettivi, cioč da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma di responsabilitā del chiamato in correitā (altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correitā e di questa rafforzativi.

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