Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1699 del 21 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando la chiamata di correo o la confessione siano seguite da ritrattazione, il giudice del merito è tenuto a sottoporre ciascuna dichiarazione a rigorosa analisi critica in modo da comprendere le ragioni che hanno dato luogo all'una e, poi, all'altra, al fine di esplicitare i motivi per i quali ritenga di attribuire prevalenza alla seconda dichiarazione. All'esito di tale indagine, ove il contrasto permanga ed appaia insanabile, legittimamente il giudice del merito può rifiutare di attribuire ogni rilievo probatorio al complesso delle contrastanti dichiarazioni.

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