Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8057 del 20 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati sessuali, una volta accertata la capacitą di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenne, la sua deposizione deve essere inquadrata in un pił ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilitą. (Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo la quale la narrazione della vittima era stata condizionata da un clima di contrapposizione tra i genitori, che aveva generato il pericolo di possibili costruzioni colpevoliste in danno dell'imputato).

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