Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1982 del 18 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella valutazione delle risultanze processuali, la scelta che il giudice del merito compie in ordine all'attendibilitā delle dichiarazioni testimoniali rese nella fase delle indagini di polizia giudiziaria o in sede di interrogatorio davanti al P.M. ed alla attendibilitā della ritrattazione delle stesse al dibattimento non č sindacabile dal giudice della legittimitā quando il contenuto della ritrattazione, raffrontato con le precedenti dichiarazioni, sia valutato in base ad esatti criteri logici e di metodo e tale giudizio sia suffragato da una motivazione analitica e completa del convincimento e della scelta operata.

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