Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7900 del 6 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della «scindibilità» della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa. Tuttavia, in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, e deve anche chiarire i motivi per i quali tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.

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