Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9734 del 30 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo stato di ritardo mentale della persona offesa, e il conseguente riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., non esclude che alla testimonianza della medesima sia attribuito pieno valore probatorio qualora il giudice abbia accertato, ed abbia dato congrua motivazione, che la deposizione non č stata influenzata dal deficit psichico.

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