Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10822 del 22 ottobre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

All'applicazione di causa estintiva del reato č sottinteso il giudizio relativo all'inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito. In tal caso, pertanto, la decisione č insindacabile in sede di legittimitā sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio resa incompatibile dall'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva.

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