Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8539 del 27 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di valutazione del vizio di mancanza o illogicitā della motivazione, deve ritenersi sufficiente, in relazione alle esigenze motivazionali, anche la semplice indicazione della deposizione di un teste, ritenuto evidentemente attendibile, sulla sussistenza di determinate circostanze di fatto con un rinvio per relationem al corrispondente atto processuale che puō essere riscontrato dal giudice di legittimitā al solo fine di accertare la congruenza del richiamo effettuato e della valutazione posta a base della decisione (pur se un simile modo di motivare la decisione dovrebbe essere evitato e comunque commisurato alla necessaria congruenza della motivazione risolvendosi, a volte, in un fattore di poca chiarezza e in un vizio di mancanza o manifesta illogicitā di motivazione).

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