Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2689 del 3 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assunzione di una prova può ritenersi decisiva, e quindi la mancata acquisizione di essa integra violazione rilevante sotto il profilo dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., solo se abbia, in una valutazione “ex ante” che il giudice di merito deve necessariamente operare, la potenzialità di sovvertire il valore degli altri elementi probatori utilizzati o ancora utilizzabili, nel senso che, ove l'assunzione sia richiesta dall'imputato, la stessa abbia l'attitudine ad infirmare i dati favorevoli all'accusa, convalidando, ad esempio, l'alibi difensivo.

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