Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1009 del 16 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione al decreto di liquidazione di compensi al custode giudiziario di corpi di reato, emesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza relativa al processo al quale essi inerivano, instaura un procedimento di esecuzione che, a mente dell'art. 666 c.p.p., si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore, previa notifica a quest'ultimo e alle parti dell'avviso della data della relativa udienza. Trattasi di procedimento camerale con contraddittorio orale, modellato sullo schema di quello previsto dall'art. 127 c.p.p., nel quale la partecipazione del difensore della parte privata e del P.M. č «necessaria». (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza con la quale il tribunale aveva provveduto de plano, con conseguente violazione dei diritti di difesa dell'interessato).

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