Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1643 del 2 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 666, comma ottavo, c.p.p., pur derogando, nel procedimento di esecuzione, alle cui regole il procedimento di sorveglianza deve uniformarsi (art. 678, comma primo, c.p.p.), ai principi generali che impongono la sospensione temporanea del giudizio e la nomina di un curatore speciale quando la cosciente partecipazione dell'interessato sia impedita dal suo stato mentale (v. art. 71, comma primo, c.p.p.), č nondimeno diretto, attraverso la previsione della nomina di un curatore provvisorio, ad assicurare la necessaria tutela processuale del soggetto. Ne consegue che la mancata osservanza di tale disposizione integra una nullitā di ordine generale, ex artt. 178, comma terzo, e 180 c.p.p., risolvendosi in inosservanza di disposizione concernente l'integritā e la pienezza del contraddittorio.

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