Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3127 del 22 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di esecuzione, l'art. 666, comma 4, c.p.p., prevede che l'udienza camerale si svolga con la presenza necessaria del difensore dell'“interessato”, oltre che del pubblico ministero; a tal fine, una volta che il giudice abbia delibato in ordine alla necessaria partecipazione di soggetti diversi dal condannato al procedimento di esecuzione, la condizione di “interessato” non può derivare dalla maggiore o minore “pregnanza” dell'interesse che la parte abbia effettivamente alla decisione, derivante dalla sua posizione processuale. Concretizza, quindi, una ipotesi di nullità assoluta, sanzionata in base all'art. 178 c.p.p., l'omessa designazione di un difensore d'ufficio agli altri interessati che ne erano privi e la mancata partecipazione dei medesimi difensori all'udienza camerale.

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