Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3133 del 3 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di esecuzione, il potere presidenziale di dichiarare, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., l'inammissibilità di una richiesta per «manifesta infondatezza», derivante dal «difetto delle condizioni di legge», può essere esercitato soltanto quando tale difetto sia riscontrabile in ordine a requisiti che non implichino alcuna valutazione discrezionale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il decreto con il quale il presidente di un tribunale per i minorenni, in funzione di tribunale di sorveglianza, aveva dichiarato inammissibile una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale a cagione dell'intervenuto arresto del richiedente per reati commessi successivamente alla richiesta medesima).

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