Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25345 del 13 giugno 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. nel prevedere l'inammissibilitą delle istanze meramente reiterative di altre gią rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitivitą, poiché la disposizione anzidetta č volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualitą di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.

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