Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13790 del 22 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma secondo, c.p.p. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilitą della richiesta, č meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dą luogo ad alcuna nullitą, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.

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