Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7911 del 21 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena e di non menzione, il giudice di appello, qualora condanni un imputato gią assolto in primo grado, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, non ha l'obbligo di motivare la mancata concessione dei benefici in assenza di specifica richiesta dell'interessato.

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