Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19132 del 7 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" il fatto che il giudice di appello, sul gravame del solo imputato, nel riderminare la pena, a seguito della nuova disciplina in tema di stupefacenti introdotta dalla L. n. 49 del 2006, applichi una pena complessiva meno grave di quella precedentemente comminata, calcolando la percentuale di riduzione delle attenuanti in misura inferiore di quella riconosciuta dal giudice di primo grado.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.