Cassazione penale Sez. V sentenza n. 41126 del 19 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di cognizione del giudice di appello, pur essendo previsto che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa di ufficio, nessun obbligo di motivazione č stabilito a carico del giudice di secondo grado; ne consegue che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione, quando il predetto beneficio non sia stato espressamente sollecitato dalla parte con i motivi di appello, ovvero, oralmente, in udienza.

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