Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8982 del 25 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari personali (art. 310 c.p.p.), il tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertā personale, č tenuto a pronunciarsi unicamente con le formule conclusive proprie del giudizio di merito — conferma o riforma del provvedimento impugnato —, con la conseguenza che non puō annullare lo stesso per difetto di motivazione, ma deve, invece, nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, provvedere a completare detta motivazione, integrandola in tutto o in parte.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.