Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1320 del 12 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo al giudizio d'appello che si svolga nelle forme di cui all'art. 599 c.p.p., l'ipotesi del legittimo impedimento dell'imputato, al fine dell'obbligo del rinvio dell'udienza, rileva ogni qualvolta il predetto abbia manifestato la volontą di comparire: l'estrinsecazione de qua puņ avvenire anche a mezzo del difensore, in modo non formale, purché univoco. (Fattispecie nella quale il difensore il giorno prima dell'udienza per l'appello avverso sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato aveva richiesto rinvio per legittimo impedimento suo e dell'imputato, allegando certificato di malattia di quest'ultimo. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che la decisione della corte di appello di considerare irrilevante l'impedimento dell'imputato per ritenuta mancanza della manifestazione della volontą di presenziare all'udienza, avesse realizzato una nullitą generale di ordine intermedio riverberantesi sugli atti successivi sino alla sentenza di secondo grado).

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