Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6384 del 1 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 599, comma secondo c.p.p., che disciplina la partecipazione all'udienza camerale dell'imputato che abbia manifestato la sua volontą in tal senso, si colloca in una posizione intermedia tra la stessa disciplina dettata dall'art. 486 cpv. per il rito ordinario e quella stabilita dall'art. 127, comma secondo, per tutti i casi di procedimenti in camera di consiglio e trova la sua spiegazione col fatto che il legislatore ha cercato di contemperare la semplificazione derivante dal rito adottato con l'esigenza di una maggiore tutela del diritto di autodifesa nell'ambito di un giudizio destinato ad accertare nel merito la sussistenza o meno della responsabilitą dell'imputato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.