Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18996 del 19 maggio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel c.d. «patteggiamento della pena in appello» ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato — salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata — da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. (Mass. redaz.).

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