Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 35399 del 1 ottobre 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontā di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertā personale, determina la nullitā assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.

(massima n. 2)

Nel giudizio camerale d'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertā personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'č l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullitā assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza.

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