Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1824 del 2 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p., presuppone un giudizio di congruità della pena proposta dalle parti e una valutazione che non può essere considerata meramente confermativa della decisione di primo grado, in caso di c.d. patteggiamento in appello giudice dell'esecuzione è la corte d'appello, alla quale, pertanto, va presentata l'istanza di applicazione della continuazione in executivis.

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