Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3555 del 18 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riferimento ai limiti che il giudicato parziale pone al giudice di rinvio, deve affermarsi che il giudicato concerne la prova quale risultato, e cioč la certezza del fatto, e non la prova intesa quale strumento per conseguirla: ne consegue che l'annullamento di parte di una sentenza, salvo la dipendenza logica del tema probatorio residuo dalla parte per cui si č formato giudicato, non reca per sé alcun limite all'assunzione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di rinvio.

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