Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4759 del 18 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicitā della motivazione. In questa ultima ipotesi il giudice di rinvio č libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.

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