Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1635 del 21 gennaio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice di rinvio non č tenuto ad uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento nell'ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio č stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, abrogata espressamente o anche implicitamente, per effetto di una nuova legge che abbia disciplinato diversamente la materia. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato la sopravvenuta legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, che, nel dettare una disciplina transitoria per i processi in corso, ai fini della graduale applicazione dei principi del giusto processo, ha modificato, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 c.p.p., la precedente normativa in base alla quale la stessa Corte di Cassazione aveva fissato il principio di diritto).

(massima n. 2)

In tema di valutazione e utilizzazione di dichiarazioni accusatorie predibattimentali rese da coimputati o coindagati i quali si siano poi sempre rifiutati di sottoporsi ad esame in sede dibattimentale, l'annullamento con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, in considerazione dell'allora sopravvenuta, nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p., introdotta dalla legge n. 267/1997, e della pronuncia della Corte costituzionale n. 361/1998, della sentenza di condanna basata sulle suddette dichiarazioni, valutate secondo la diversa disciplina previgente, non vincola il giudice di rinvio a dar luogo, secondo il dictum della sentenza di annullamento, alla rinnovazione del dibattimento per la citazione e l'esame dei dichiaranti quando, nelle more, sia sopravvenuta l'ulteriore novella costituita dall'art. 26 della legge 1 marzo 2001, n. 63, secondo cui, con i limiti ivi previsti, le dichiarazioni in questione sono valutabili come prova alla sola condizione che la loro acquisizione sia avvenuta, conformemente alla normativa all'epoca vigente, entro la data del 25 febbraio 2000.

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