Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9028 del 8 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'annullamento con rinvio disposto esclusivamente ai fini della determinazione della pena non impedisce al giudice del rinvio di pronunciare l'assoluzione per insussistenza del fatto qualora sia nelle more sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilitą con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice. (Fattispecie avente ad oggetto l'annullamento con rinvio, in relazione esclusivamente al trattamento sanzionatorio, per il reato di vendita di supporti privi di contrassegno Siae che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunitą Europee dell'8 novembre 2007 in causa Schwibert, la Corte ha ritenuto non pił costituente reato).

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