Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 7724 del 18 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non ha l'obbligo di acquisire la relazione sull'osservazione della personalitą nel caso in cui il condannato sia libero, l'osservazione non sia stata condotta per un periodo di tempo prolungato durante la carcerazione in ambito intramurario e le risultanze documentali rivelino l'inidoneitą della misura richiesta, a fronte dell'accertata pericolositą del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attivitą risocializzanti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti.

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