Cassazione penale Sez. V sentenza n. 504 del 8 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La preclusione del "ne bis in idem" opera solo allorché l'azione penale sia gią stata esercitata nel diverso procedimento, pendente dinanzi alla stessa Autoritą giudiziaria, in quanto solo in quel momento si consuma il potere dell'organo pubblico di accusa in relazione allo specifico fatto di reato, rendendo la successiva iniziativa priva di fonte di legittimazione e, pertanto, inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale.

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