Cassazione penale Sez. III sentenza n. 47259 del 17 novembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di revisione, il parere del pubblico ministero che sia stato, sia pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilitą della richiesta e che abbia un contenuto argomentativo, deve essere comunicato alla parte richiedente, ma non é necessario che tale comunicazione contenga un invito espresso a interloquire rivolto all'interessato.

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