Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 32744 del 27 luglio 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p..

(massima n. 2)

Il termine di centottanta giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 625 bis, comma secondo, c.p.p. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

(massima n. 3)

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, qualora l'atto di impugnazione di cui all'art. 625 bis c.p.p. non sia presentato personalmente dal condannato, ma a mezzo di "incaricato", come consentito dall'art. 582, comma primo, c.p.p., è necessario che tale qualità risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione, ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale, cui l'impugnazione venga presentata, dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione straordinaria presentata da un "incaricato" su delega orale del difensore del condannato).

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