Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10348 del 11 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte d'appello, gli atti vanno trasmessi alla stessa sezione affinché provveda a celebrare il nuovo giudizio, sebbene in diversa composizione, e non alla sezione per i minorenni della Corte d'appello pił vicina.

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