Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 9091 del 25 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 c.p.p.), l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilitą di recupero della somma. (Nella specie, il creditore, a seguito del fallimento della societą del cui consiglio di amministrazione era presidente e amministratore delegato, era esposto alle azioni risarcitorie dei numerosi creditori insinuatisi nella procedura).

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