Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39911 del 26 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riforma la decisione di primo grado anche solo al fine di estendere significativamente l'ambito di applicazione della confisca ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i pił rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza sul punto, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato sulle ragioni per cui la confisca ex art. 416 bis, comma settimo, c.p. dovesse estendersi all'intero patrimonio societario facente capo al ricorrente e non, invece, ad una quota di esso pari al 15%, come statuito dal giudice di primo grado).

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