Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26507 del 24 giugno 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errata indicazione della data d'udienza per il giudizio d'appello, contenuta nell'avviso ex art. 601 cod. proc. pen. comunicato al difensore di fiducia, determinando un'incertezza sul giorno della comparizione, comporta la nullitā del decreto stesso, ai sensi dell'art. 601, comma sesto, cod. proc. pen., in relazione all'art. 429, comma primo, lett. f), cod. proc. pen., a nulla rilevando che, nell'avviso comunicato all'imputato presso il medesimo difensore domiciliatario, la data sia stata esattamente indicata, trattandosi di nullitā di ordine generale ed assoluta compresa tra quelle che riguardano il diritto di difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, lett. c), in relazione all'art. 179, comma primo, cod. proc. pen., posto che nel contrasto tra i due atti resta una incertezza sulla individuazione del giorno della effettiva comparizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'avviso al difensore č un atto autonomo, diretto alla tempestiva informazione che lo stesso deve avere in ordine alla celebrazione del giudizio, per poter essere in grado di predisporre la difesa tecnica dell'imputato).

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