Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8154 del 22 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinunzia all'impugnazione č un atto negoziale produttivo dell'effetto di estinzione del gravame, una volta pervenuto all'autoritā competente. Ne consegue che l'eventuale revoca della rinunzia č giuridicamente irrilevante; tuttavia č da riconoscere rilevanza e valore negoziale alla revoca di detta rinunzia alla stregua del momento cronologico del suo verificarsi e cioč quando non č ancora perento il termine previsto dalla legge per proporre il gravame.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.