Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10880 del 3 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia all'impugnazione prima del deposito della sentenza non può considerarsi valida. Invero nel processo penale in tema di impugnazioni non è contemplato l'istituto della acquiescenza ma è solamente prevista la «rinuncia» alla impugnazione e cioè un negozio processuale abdicativo che presuppone l'avvenuto concreto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto, poiché prima del deposito della sentenza la impugnazione non è neppure materialmente possibile la rinuncia alla stessa non può validamente operarsi.

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